L'ACCORDO DI BASILEA DUE E TRE E I LIMITI IMPOSTI ALLE PMI
Nell’ambito dello Studio Professionale dott. Pietro Fulciniti l’imprenditore può trovare il professionista capace d’indirizzarlo verso l’adeguamento dell’azienda ai parametri imposti dagli accordi internazionali per poter accedere con maggiore facilità al credito bancario. L’indirizzo che offre il Centro è in collaborazione con lo Studio Professionisti Associati che opera su un piano diverso: il Centro su quello teorico, lo Studio su quello pratico e attuativo. L’accesso ottimale ai finanziamenti destinati alle PMI non può prescindere da alcuni passaggi formali che implichino una conoscenza profonda dell’azienda.
1) Check-up consistente nell’analisi dell’ultimo bilancio con comparazione con quelli dei due precedenti esercizi, allo scopo di conoscere lo «stato di salute» dell’azienda sotto il profilo economico-finanziario;
2) Analisi della programmazione aziendale in funzione degli investimenti futuri;
3) Ricerca e scelta degli strumenti di finanziamento agevolati, garantiti o a fondo perduto;
4) Elaborazione del Piano aziendale, teso a verificare l’impatto economico-finanziario e patrimoniale sulle scelte di finanziamento e d’investimento che l’imprenditore compiere;
5) Predisposizione dell’istruttoria di finanziamento di cui al punto 3).
Fondamentale è la conoscenza degli «Accordi di Basilea» sottoscritti dal 1988 al 2001 dal Comitato che opera in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) con sede, appunto, a Basilea*. L'ultimo accordo, che prende il nome di «Basilea 2» é stato recepito dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e queste introdotte nel nostro ordinamento con il d. l. n. 297 del 2006, convertito in legge n. 15/2007. Esso si connota per i tre fondamentali pilastri su cui poggia e dai quali scaturisce la possibilità o meno di finanziare i progetti presentati alle banche dalle aziende. Il primo fissa la dotazione patrimoniale minima che i soggetti deputati al finanziamento devono avere per far fronte ai rischi tipici dell'attività da essi espletata, valutabili come rischio operativo, rischio di mercato e rischio di credito, in relazione al quale le banche possono avvalersi di diverse metodologie di calcolo, tutte tese ad accertarne i requisiti patrimoniali (una di queste è il «sistema di internal rating»). Il secondo disciplina organicamente i controlli che le Banche Centrali esercitano sul sistema bancario e, più in generale, sull'intermediazione finanziaria al fine di valutarne l'adeguatezza patrimoniale in relazione all'assunzione dei rischi. Il terzo, infine, detta regole di trasparenza in materia di adeguatezza patrimoniale, di rischiosità e di organizzazione delle banche, consentendone il controllo da parte del mercato.
«Basilea 2» ha dunque innovato il rapporto banche/imprese. Il mutamento è più palese se ha come parte l'impresa di piccole dimensioni la quale - com'è noto - con maggiore frequenza deve ricorrere alla leva del finanziamento per sopperire ai propri bisogni d'investimenti al fine di migliorare o accrescerne la produttività. Nel nuovo scenario, le PMI devono affrontare, con diverso spirito, il processo di pianificazione finanziaria basandolo sulla massima trasparenza offerta al mercato del credito, mettendo a disposizione delle banche tutti i dati e le informazioni che consentano loro di esprimere un giudizio di massima affidabilità. C'è però da dire che non sempre o non tutte le micro aziende e le PMI sono organizzate per affrontare la nuova impostazione culturale, che le porti ad istaurare con gli operatori finanziari un buon rapporto di collaborazione. In questo scenario, apertosi con l'entrata in vigore delle norme sopra accennate, diventa, pertanto, determinante la presenza di un professionista che sappia guidarle in questo rivelarsi tortuoso e pieno d'imprevisti.
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* Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto da alti esponenti delle banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea, in Svizzera, dove ha sede il suo Segretariato permanente.
2 Nel luglio 2009 il Comitato ha presentato un pacchetto di misure.
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Basilea 3 è l’effetto diretto della crisi finanziaria manifestatasi a livello internazionale a partire dal 2008. Lo scopo dei provvedimenti adottati dal «Comitato per la vigilanza bancaria», che ha sede a Basilea, è principalmente quello di migliorare la gestione del rischio e la governance delle banche rispetto alle precedenti versioni di Basilea 1 e Basilea 2. La ratio su cui poggia il nuovo impianto è di creare un solido sistema bancario che guardi alla crescita economica sostenibile, posto che la banca assolve, da sempre, la funzione primaria d’intermediazione creditizia fra risparmiatori e investitori.
Basilea 3 chiede alle banche garanzia su «capital» e «liquidità», fissando precisi parametri* onde evitare che una crisi globale, analoga a quella che ha coinvolto alcune banche statunitensi - possa riverberarsi sull’intero sistema finanziario.
I provvedimenti di cui sopra, entrati in vigore il 1° gennaio 2013, consentono, tuttavia, alle banche di adeguarsi alle nuove regole entro il 2019.
* Requisiti minimi di conservazione del capitale in %
Patrimonio di base Tier 1 di base Capitale totale
Minimo 4,5 6,0 8,0
Buffer supplementare 2,5 2,5 2,5
Minimo + Buffer
supplementare 7,0 8,5 1,5
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Fonte: Bank For International Settlements.
Leggenda:
Tier 1: classe principale composta dal
Capitale azionario e riserve di bilancio.
Buffer: cuscinetto.